Successioni e Donazioni

SUCCESSIONI E DONAZIONI

L'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta sul trasferimento dei beni e diritti per causa di morte.

Successioni

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA E IN CHE MISURA.
     Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:

  • beni immobili e diritti reali immobiliari (se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'Ufficio non può procedere alla sua rettifica);
  • azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile);
  • obbligazioni (con l'esclusione dei titoli di Stato);
  • aziende (il valore è dato dalla differenza tra le attività e le passività senza considerare l'avviamento);
  • crediti e denaro;
  • beni mobili (gioielli, mobili);
  • navi e aeromobili;
  • rendite e pensioni.


La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).
L'imposta di successione è determinata dall'ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell'erede.
In particolare, sono previste le seguenti aliquote:

  • 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000;
  • 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede;
  • 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Attenzione
Se il beneficiario del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta ai sensi della legge n.104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera i 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

Attenzione
Ai soli fini dell'applicazione della franchigia, sulla quota devoluta all'erede o al legatario si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dalla persona deceduta a favore del medesimo erede o legatario.

E prevista un'agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti e del coniuge.

In sostanza i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all'imposta se gli eredi proseguono l'esercizio dell'attività di impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione.

LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE E L'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"
     Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.
Queste sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all'1 per cento del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'Ufficio non può procedere alla sua rettifica.
Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come "prima casa", è previsto il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta).
l'agevolazione spetta se il beneficiario (o, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione "prima casa".


COME SI DETERMINA IL VALORE CATASTALE
     Per determinare il valore catastale di un fabbricato occorre moltiplicare la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
  • 110  per la prima casa
  • 120  per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1)
  • 140  per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
  • 60    per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
  • 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E
Attenzione
Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita proposta per determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art.12 del D.L. n.70 del 1988 convertito dalla legge n.154 del 1988.
La rendita catastale attribuita sarà notificata al contribuente dall'Ufficio dell'Agenzia del Territorio. Se il valore calcolato sulla base della rendita attribuita è superiore a quello dichiarato nell'atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dello stesso.

Per i terreni non edificabili il valore catastale si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25 per cento.

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
     La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
E necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente presentarlo all'ufficio locale dell'Agenzia della cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla.
Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di "ROMA 6", sito in Roma, via Canton, 20 - CAP 00144.
Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all'autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, della tassa ipotecaria, dei tributi speciali e dei tributi speciali catastali. Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23.
Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia del Territorio.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
  • gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell'eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della domanda è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.
Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'ICI (imposta comunale sugli immobili). Spetta infatti agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

QUADRO RIASSUNTIVO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI


GRADO DI PARENTELAIMPOSTA
CONIUGE E PARENTI
IN LINEA RETTA
4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili
(o di 168 euro ciascuna, se l’erede è una prima casa)
FRATELLI E SORELLE
6% sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili
(o di 168 euro ciascuna, se l’erede è una prima casa)
ALTRI PARENTI
FINO AL 4° GRADO
E AFFINI FINO AL 3° GRADO
6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia)
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili
(o di 168 euro ciascuna, se l’erede è una prima casa)
ALTRE PERSONE
8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia)
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili
(o di 168 euro ciascuna, se l’erede è una prima casa)
All'erede portatore di Handicap grave spetta una franchigia di 1,5 milioni di euro.


DONAZIONI
     Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti sono soggetti ad imposizione.
Il sistema attuale prevede che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sia pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico dei beneficiari.
Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni.
Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donatore e il beneficiario:
  • 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
  • 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n.104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che super i 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.
I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti e del coniuge non sono soggetti all'imposta se i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività d'Impresa o detengono il controllo della società per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di donazione producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti, effettuati anche mediante patto di famiglia, in favore di discendenti.
Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:
  • l'imposta ipotecaria, nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile;
  • l'imposta catastale, nella misura dell'1 per cento del valore dell'immobile.
In merito alle donazioni dei "prima casa", valgono le medesime agevolazioni concesse per le successioni. In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell'immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.



L'articolo è estratto dall'annuario del contribuente pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, consultabile sul loro sito.

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